Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27.
Il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 ha lo scopo di adeguare e raccordare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 2021, il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
L’articolo 6 specifica in modo inequivocabile che gli operatori, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei controlli e delle attività ufficiali, devono permettere l’accesso alle Autorità competenti ad attrezzature, mezzi, locali, sistemi informatici, animali, documenti e informazioni. Gli operatori devono collaborare.
Qualora non sia necessario un riconoscimento specifico per normative di settore, gli operatori devono notificare alle Autorità competenti, prima dell’avvio dell’attività, le informazioni relative, come minimo, al nome, denominazione sociale e forma giuridica, descrizione delle attività svolte e indirizzo della sede di svolgimento dell’attività (qualora fissa).
Viene specificato, inoltre, che il personale deve aver ricevuto adeguata formazione per l’esecuzione delle proprie mansioni, eventualmente in conformità a normative specifiche e di settore.
Per maggiori informazioni, inviare mail: info@dichiarafederico.it